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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente
attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o
compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel
settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni
e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.
Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli
assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
per proprio conto, senza essere associate in cooperative o
compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia
autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che
esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti
non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono
pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai
sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato
con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non
lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi
d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.