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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori
professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del
Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i
pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad
avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.