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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1
marzo 1949, n. 55, e limitata al primo concorso indetto dopo la
entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale
sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e
profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto
ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario
addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello,
medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e
profilassi, farmacista comunale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA