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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione
giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti
istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni
amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere
notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita'
giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del
Ministro competente".