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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27
dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato
e per il conseguimento delle sue finalita', e' elevata a lire
26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.