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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire concorsi per
titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente
nell'Arma del genio, non oltre il limite di 100 per anno.