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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed
iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico,
da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza
superiore ad HPA 100, che trasferiscano entro il 30 novembre 1958,
detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale
della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di
almeno anni tre, la propria base di armamento, e' concessa, nei
limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 della presente legge, una
indennita' di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.
Detta indennita' sara' corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto
trasferimento.