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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione
approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, quali
risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono
aumentate di dieci volte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - GONELLA -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA