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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, e'
aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d):
"d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di
guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita'
riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra".