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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo
1955, n. 103, e' prorogato al 31 dicembre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - MEDICI -
ANDREOTTI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA