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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Corpo volontari della liberta' (C.V.L.) e' riconosciuto, ad ogni
effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle
Forze armate dello Stato, per l'attivita' svolta fino
all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole
localita'.
I benefici economici e di carriera degli appartenenti al Corpo
volontari della liberta' restano disciplinati dalle preesistenti
disposizioni legislative.