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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
attuare, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 175.000
milioni, l'esecuzione di un organico piano quinquennale di
ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato
concernente il rinnovamento ed il rafforzamento dei binari, la
dieselizzazione della trazione sulle linee principali esercitate a
vapore, l'installazione di moderni impianti di sicurezza,
segnalamento e blocco, l'aumento ed il miglioramento dei rotabili,
l'elettrificazione di alcune linee, il rinnovamento degli impianti
fissi, nonche' altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e
di ripristino strettamente connessi alla realizzazione del piano come
sopra specificato.