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hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954,
n. 1164, e' sostituito dal seguente:
"Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del
testo unico citato, per abitabilita' di nuove case urbane o rurali,
di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo
medesimo:
a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7
gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000;
b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA