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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del
miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della
piscicoltura nelle acque interne, e autorizzato a concedere, nel
limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000
annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti,
cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese
occorrenti per:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di
piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura
agricola;
b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di
stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento
del pesce;
c) opere di miglioramento della produttivita' delle acque dolci e
salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e
per il consumo del pesce.