Legge Ordinaria n. 291 del 23/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  prorogato  al  30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20
giugno  1956,  n.  614,  per  l'applicazione  delle  disposizioni del
decreto  legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre
1948,  n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli
2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione
dei   materiali  di  artiglieria,  automobilistici,  del  genio,  del
commissariato,  sanitari,  navali  e  aeronautici  appartenenti  alla
Amministrazione  militare  e dei materiali dei servizi del naviglio e
automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 marzo 1958

                               GRONCHI

                                         ZOLI - TAVIANI - ANDREOTTI -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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