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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20
giugno 1956, n. 614, per l'applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre
1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli
2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione
dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del
commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla
Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e
automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA