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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A
annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54
per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.