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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n. 36, e le successive aggiunte e modifiche relative alle riscossioni
delle rette di spedalita' degli ospedali civili sono estese alle
cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso.
Per la liquidazione e riscossione delle anticipazioni in favore
delle cliniche universitarie e per i complementari adempimenti si
seguono le modalita' previste nelle predette disposizioni di legge,
intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali
civili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI -
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA