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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080,
soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del
personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera
del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di
12 ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti
mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'art. 370
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto
previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni
di cui al primo comma dell'art. 370 citato, agli impiegati che,
all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1080, rivestivano nel
soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale
idraulico capo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA