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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di
provvedere alla tutela della salute pubblica.
Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero
della sanita' le seguenti attribuzioni:
1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle
Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni
delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro;
2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle
Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici,
provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per
adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle
esigenze della salute pubblica;
3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni
obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a
servizi sanitari;
4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti
ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra
quelli previsti dalle disposizioni precedenti.
Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in
materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della
sanita'.