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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6,
secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e' riaperto e
prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.