Legge Ordinaria n. 297 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1958)
Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6,
secondo  comma,  della  legge  4  gennaio  1951, n. 28, e' riaperto e
prorogato  fino  a  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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