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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione di
supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350
ed al 300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria
sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed
al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non
afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle
sul bestiame e sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle
professioni e relativa addizionale provinciale, non conseguono il
pareggio dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere
autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con
l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente e'
subordinata, altresi', all'applicazione delle tariffe massime delle
imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo
comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e' limitata
all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.