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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza
sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per
causa di servizio ordinario, militare a civile, previsto dalla legge
4 agosto 1955, n. 689, e' elevato a 370 milioni di lire a partire
dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio e'
altresi' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un
contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento
dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.