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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3, comma terzo, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal
titolo "Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo
speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti
inscritti nei ruoli speciali transitori" risulta cosi' modificato:
"... a) siano in possesso della idoneita' o abbiano conseguito
almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di
6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; b) abbiano
compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente
comma con qualifiche non inferiori a "valente" e risultino forniti di
titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la
cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui
aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di
ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui
aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame colloquio i professori
di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario".