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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e'
sostituito dal seguente:
"Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi
l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione
economica dello stipendio, con effetto dal 1 dicembre 1956, dal
giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno
di eta'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA