Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma
primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli
insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati
o legalmente riconosciuti, mutilati e invalidi di guerra,
combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali,
e' esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA