Legge Ordinaria n. 310 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  delle  aziende  agricole  dei  comuni  di  Porto  Tolle,
Contarina,   Loreo   e  Rosolina,  danneggiate  dall'inondazione  del
novembre  1957,  e' autorizzata la concessione di contributi in conto
capitale  ai  fini  del  ripristino  dell'efficienza produttiva delle
aziende medesime, per le spese occorrenti:
    a)   alla  ricostruzione,  riparazione  di  fabbricati  ed  altri
manufatti  rurali,  di  strade  poderali,  di  canali  di  scolo,  di
provviste  di acqua, e delle opere relative, nonche' alla costruzione
e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;
    b)  alla sistemazione per la coltivabilita' dei terreni, compresi
lo  scavo,  il  trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili
eventualmente  depositati, nonche' alle lavorazioni straordinarie dei
terreni;
    c)  agli  impianti  arborei  ed  arbustivi,  alle  riparazioni ed
all'acquisto  per  sostituzione di macchine ed attrezzature agricole,
nonche'  agli  impianti  per la conservazione e la trasformazione dei
prodotti delle aziende;
    d) all'acquisto di sementi;
    e)  alla  ricostituzione  delle scorte vive o morte danneggiate o
distrutte.
  Il  contributo  per  le spese di cui alle lettere a), b) e c) sara'
corrisposto  nella  misura  del  67 per cento per le piccole aziende,
fino  al 52 per cento per le medie aziende e fino ai 40 per cento per
le grandi aziende.
  Il  contributo  per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per
cento  delle  spese  stesse,  e' concesso esclusivamente alle piccole
aziende.
  Ai  coltivatori  diretti  proprietari  di  fondi  i cui terreni non
possono   essere  ripristinati  a  causa  di  frane  che  li  abbiano
asportati,  a  causa  di  erosioni delle acque, o perche' sommersi da
alti  strati  di  sabbia,  ghiaia,  od altro materiale sterile, sara'
corrisposta  una  somma pari ai 70 per cento del valore che i terreni
avevano anteriormente all'inondazione.
  La  liquidazione  e'  subordinata  alla dimostrazione, da parte del
proprietario,   dell'impiego   della   somma  nell'acquisto  di  beni
patrimoniali  a  scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di
miglioramento fondiario agrario.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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