Legge Ordinaria n. 312 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il trattamento di missione ai presidenti delle Commissioni di esami
di maturita' artistica, quando compete, e' stabilito in misura pari a
quello  spettante  ai  funzionari  con  la  qualifica di direttore di
divisione  od  equiparata, tranne che agli aventi diritto non spetti,
in  relazione  al  grado  gerarchico  rivestito,  un trattamento piu'
favorevole.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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