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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento di missione ai presidenti delle Commissioni di esami
di maturita' artistica, quando compete, e' stabilito in misura pari a
quello spettante ai funzionari con la qualifica di direttore di
divisione od equiparata, tranne che agli aventi diritto non spetti,
in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento piu'
favorevole.