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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
1450, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'assicurazione comprende, altresi', le malattie professionali
indicate nella tabella annessa alla presente legge le quali siano
contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate
nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra
quelle previste nell'art. 2.
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite
disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli
infortuni sul lavoro in agricoltura".