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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole
secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali
che parificate, e degli istituiti professionali a tipo marinara o di
scuole professionali marittime, indicati dal Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con quello per la marina mercantile, i quali
aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il
titolo professionale di "padrone marittimo per il traffico", "padrone
marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico",
"marinaio autorizzato alla pesca mediterranea", e "meccanico navale
di 2ª classe per motonavi", di cui agli articoli 253, 234, 256, 257 e
271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a
sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e
gli altri requisiti prescritti.