Legge Ordinaria n. 315 del 23/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  puo'  provvedere direttamente
all'acquisto  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  delle opere
previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono
approvati  con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il
parere   del   Comitato  tecnico  amministrativo  del  Provveditorato
regionale  alle  opere  pubbliche competente per territorio, ai sensi
dell'art.  17  del  decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il
Ministero  dei  lavori  pubblici  ai  fini  del  coordinamento  delle
costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiedera'
ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere,
ove lo credano, il programma di espansione edilizia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 marzo 1958.

                               GRONCHI

                                             ZOLI - TOGNI - ANDREOTTI
                                                             - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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