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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente
all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere
previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono
approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il
parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi
dell'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il
Ministero dei lavori pubblici ai fini del coordinamento delle
costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiedera'
ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere,
ove lo credano, il programma di espansione edilizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1958.
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - ANDREOTTI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA