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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di
pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'art. 2
della legge 30 novembre 1957, numero 1209, e' previsto il concorso,
finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di
lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, e' stabilito nel
limite massimo di quintali 350 mila.
Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti
per l'intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per
partite non superiori a 100 quintali.
Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione,
sino a 10 gradi di acidita'.