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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per
controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico
impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione
di lire, sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla
esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze
emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi al recupero
dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento,
di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a
rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della
legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA