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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231, e' cosi'
modificata:
"E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e
di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti
per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di
guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra,
o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA