Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che
abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere
provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva
dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di
previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il
corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le
norme della predetta assicurazione.
L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di
pensione spettante all'avente diritto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA