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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano
presentato domanda, per l'ammissione agli esami di Stato per
l'abilitazione professionale per l'anno accademico 1956-57, o la
presentino entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, e' conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione
all'esercizio professionale.
L'abilitazione provvisoria ha decorrenza dalla data di chiusura
della prima sessione di esame indetta per l'anno 1958; da essa
decadranno coloro che non partecipino con esito positivo agli esami
di abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione di
esame che avra' inizio il 15 settembre 1958.
Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo
possono prendere parte anche coloro che abbiano partecipato, con
esito negativo, alla sessione del marzo 1958, nonche' coloro che
abbiano conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di
esami dell'anno accademico 1957-58.
Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziatasi
nel marzo 1958, non siano stati in grado di parteciparvi o non
abbiano completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo
appello, che si svolgera' in prosecuzione di quello iniziatosi il 10
marzo 1958.
Per il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, da
parte del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto di
istruzione superiore, presso il quale venne conseguito il titolo
accademico, gli interessati sono tenuti al pagamento della tassa a
favore delle Opere universitarie nella misura indicata dall'art. 4
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.