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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione
del risone con completa asportazione della lolla e successiva
operazione di raffinatura.
E' vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra
descritto col nome di riso.