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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi
complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti
da enti o da privati che non abbiano finalita' di lucro, attuati per
soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli
alberghi od ostelli per la gioventu', i campeggi, i villaggi
turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti
concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche
volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.
Sono alberghi od ostelli per la gioventu' i complessi ricettivi
sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo
limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che
siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento
morale, intellettuale e fisico della gioventu' attraverso la pratica
del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.
Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti
di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente
dotati di mensa o spaccio.
Sono villaggi turistici i centri di ospitalita', sommariamente
attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche
in allestimenti stabili minimi.
Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente
attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di
amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di
associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza
sociale.
Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di
comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza
tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.
I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle
caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla
disciplina delle aziende alberghiere.