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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di
travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la
concessione:
al prefetto della Provincia quando trattasi di impianti di
riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacita' del
serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;
quando trattasi di depositi e la capacita' di accumulo non sia
superiore ai 5000 chilogrammi;
al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri
casi.