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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859,
recante modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, contenente
provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e
dell'armamento, e' modificato come segue:
"Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei
contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la
spesa di lire 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione
del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal
1954-55 al 1964-65, secondo, la ripartizione seguente:
L. 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55
" 5.000.000.000 " " " 1955-56
" 8.000.000.000 " " " 1956-57
" 9.000.000.000 " " " 1957-58
" 10.000.000.000 " " " 1958-59
" 15.000.000.000 " " " 1959-60
" 13.000.000.000 " " " 1960-61
" 13.000.000.000 " " " 1961-62
" 13.000.000.000 " " " 1962-63
" 7.000.000.000 " " " 1963-64
" 4.000.000.000 " " " 1964-65
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - CASSIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA