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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali,
dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in
applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 369, che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che
alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali
o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa,
ovvero siano disoccupati e' ammessa la regolarizzazione della
iscrizione nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione,
prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla
data del loro riconoscimento giuridico, nonche', per la stessa
decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od
enti assorbiti da quelli sopra considerati.