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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro,
eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945,
n. 128, e' riconosciuta la personalita' giuridica pubblica.
L'Associazione ha sede in Roma, e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' retta da uno
statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto col Ministro per il tesoro.