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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Tra le garanzie ammissibili da parte della Cassa depositi e
prestiti, delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di credito
autorizzati a concedere mutui alle Province, sono comprese
delegazioni sulla quota di compartecipazione alle tasse a
automobilistiche assegnata alle Province medesime ai sensi dell'art.
2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49. La suddetta delegabilita' e'
limitata al 30 per cento della quota di compartecipazione attribuita
a ciascuna Provincia nel precedente anno solare ed e' soggetta alla
condizione che i contraendi mutui siano destinati esclusivamente al
finanziamento delle opere stradali di pertinenza della Provincia
medesima.
Con speciale autorizzazione della Commissione centrale per la
finanza locale puo' essere ammessa la delegazione fino al 50 per
cento della quota di compartecipazione di cui al comma precedente.
Restano ferme, in ogni caso, anche per tali mutui, le disposizioni
dell'art. 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.
383, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1950, n.
10.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI
- TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA