Legge Ordinaria n. 339 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1958)
Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Norme generali

  La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli
addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa
e  prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di
lavoro,  con  retribuzione  in  denaro  o  in natura. S'intendono per
addetti  ai  servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi
che  prestano  a  qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento
della  vita  familiare  sia  che si tratti di personale con qualifica
specifica,  sia  che  si  tratti  di  personale  adibito  a  mansioni
generiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)