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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Norme generali
La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli
addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa
e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di
lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per
addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi
che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento
della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica
specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni
generiche.