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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle
Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si
distingue in:
a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica
istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica
istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita' o Istituto;
d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;
e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.
Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.