Legge Ordinaria n. 356 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1958)
Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Tra  gli  articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e'
inserito il seguente art. 13-bis:
  "Al   fine   di   accelerare   la   definizione   delle  operazioni
liquidatorie,  il  Ministro  per il tesoro puo', con proprio decreto,
disporre  il  trasferimento  di  determinati  crediti da mio ad altro
degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti
dalla presente legge, purche' all'originario creditore sia versato il
valore corrispondente.
  Il  Ministro  per  il  tesoro puo', altresi', disporre, con proprio
decreto,  il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro
degli  enti  predetti,  purche'  l'ente originario debitore fornisca,
mediante  versamento  su  conto  speciale  da aprirsi presso la Banca
d'Italia,  la  provvista  necessaria per l'integrale soddisfacimento,
che  resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente
accertato e nella misura di tale accertamento.
  I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
  L'ente   debitore  e'  liberato  dalla  obbligazione,  anche  senza
adesione  del  creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del
decreto.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche alle
societa'  per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al
precedente  art.  6, purche' lo Stato abbia la proprieta' dell'intero
capitale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958

                               GRONCHI

                                             ZOLI - MEDICI - ANGELINI
                                                - GONELLA - ANDREOTTI
                                                     - COLOMBO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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