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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'espletamento dei compiti affidati dalla legge 5 febbraio
1957, n. 19, al Comitato nazionale per le ricerche nucleari
(C.N.R.N.), da, effettuarsi in base al programma approvato dal
Ministro per l'industria, e commercio sentito il parere del Ministro
per la pubblica istruzione, e' autorizzato un contributo di lire
15.740 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria e commercio a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche
nucleari in ragione di lire 3240 milioni per l'esercizio finanziario
1957-58 e di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958-59.
All'onere relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si fara'
fronte a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1958-59 a carico del
fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.