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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17
luglio 1954, n. 522, non si applica qualora, le riparazioni
modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro
il 13 agosto 1957.
Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di
tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative
domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli
stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la
presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui
alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522,
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.