Legge Ordinaria n. 359 del 24/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1958)
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17
luglio   1954,  n.  522,  non  si  applica  qualora,  le  riparazioni
modificazioni  o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro
il 13 agosto 1957.
  Per  i  lavori  di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di
tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative
domande  di  ammissione  ai  benefici debbono essere presentate entro
trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge. Ove gli
stessi  lavori  siano  stati  ultimati, il termine di sei mesi per la
presentazione  dei  documenti  di  liquidazione dei contributi di cui
alla  lettera  c)  dell'art.  18  della soprarichiamata legge n. 522,
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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