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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
b) l'assegno di sede;
c) le indennita' per accreditamenti multipli;
d) l'indennita' supplementare mensile di aeronavigazione,
limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennita' di
aeronavigazione;
e) le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle
disposizioni contenute nella presente legge.