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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In favore dei salariati nominati in ruolo ai sensi del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' riconosciuto valido agli
effetti degli aumenti periodici della paga di cui all'art. 1, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina
in ruolo, con diritto alla ricostruzione di carriera prevista
dall'art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA