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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i
ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e'
prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAVIANI
- MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA